Regolamento interno dell’Associazione
Onlus Croce Verde
Volontari Pubblica Assistenza Orzinuovi Bs
Approvato nell’Assemblea del 27.10.1994
Modificato nell’Assemblea del 18.11.1999
Modificato nell’Assemblea del 28.11.2002
Modificato nell’Assemblea del 25.11.2003
Modificato nell’Assemblea del 06.12.2006
Modificato nell’Assemblea del 26.04.2007
Modificato nell’Assemblea del 13.05.2016
Composto da nr. 31 articoli
Art. 1: I soci
L’Associazione Onlus Croce Verde Volontari Pubblica Assistenza Orzinuovi è composta da soci ordinari e simpatizzanti minorenni.
I soci ordinari si distinguono in Volontari Sociali, Volontari Effettivi ed in Volontari Effettivi Soccorritori.
I Volontari Sociali per i quali non è richiesto uno specifico corso di formazione si impegnano a prestare in modo gratuito e disinteressato la propria opera limitatamente alle attività sociali e ricreative dell’Associazione;
I Volontari Effettivi si impegnano a prestare in modo gratuito e disinteressato la propria opera di assistenza a favore della collettività ed in caso di pubbliche calamità dopo adeguato corso di formazione;
I Volontari Effettivi Soccorritori si impegnano a prestare in modo gratuito e disinteressato oltre alle attività dei Volontari Effettivi, opera di Primo Soccorso dopo adeguato corso di formazione.
I Volontari Effettivi e i Volontari Effettivi soccorritori appartengono di diritto al gruppo di Protezione Civile dell’Associazione.
Per lo svolgimento delle sue attività, l’Associazione si può avvalere della collaborazione di volontari del servizio civile, secondo le disposizioni di legge vigenti.
I simpatizzanti sono cittadini minorenni che presentano la sola domanda di iscrizione senza alcuna documentazione. Partecipano alla vita associativa limitatamente alle attività ricreative e sociali, godendo dei diritti statutari, escluso quello di votare in Assemblea, di eleggere ed essere eletti.
Art. 2: I documenti
Tutti i documenti dell’Associazione devono essere redatti su carta intestata o devono riportare in modo chiaro il riferimento alla denominazione. Tutti i registri e qualsiasi documentazione di pertinenza dell’Associazione non possono essere rimossi dalla Sede, se non per ragioni di amministrazione e di servizio; in questo caso deve essere lasciata in Sede una comunicazione scritta con motivazione, luogo di detenzione e nome della persona che ne ha la temporanea consegna.
Art. 3: Organi e cariche sociali dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione Croce Verde Volontari Pubblica Assistenza Orzinuovi sono:
- Assemblea dei Soci Ordinari,
- Consiglio Direttivo,
- Presidente,
- Collegio dei Sindaci Revisori,
- Collegio di Probiviri.
Sono inoltre previste le seguenti cariche sociali:
- Vice Presidente Vicario,
- Vice Presidente Supplente,
- Tesoriere,
- Segretario,
- Responsabili di Settore,
- Direttore Sanitario.
Può essere nominato un Presidente Onorario che viene eletto direttamente dall’Assemblea dei Soci: è una carica a vita. Non ha poteri operativi, può partecipare ma non votare ai Consigli Direttivo.
Come recita l’articolo 3 dello Statuto, l’Associazione Croce Verde Volontari Pubblica Assistenza Orzinuovi è aconfessionale e apartitica: ne deriva l’incompatibilità per il Presidente e il Vice Presidente dell’Associazione a ricoprire incarichi amministrativi, cariche politiche o partitiche a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale
Art. 4: Compiti dell’Assemblea
Si rimanda alle norme di legge ed a quelle dello statuto.
Art. 5: Compiti del Consiglio Direttivo
Si rimanda alle norme di legge ed a quelle dello statuto.
Art. 6: Compiti del Presidente
Oltre a quanto previsto dll’art. 23 dello Statuto, sono compiti del Presidente vigilare sul buon comportamento degli associati: prevenire, per quanto possibile, le deficienze nei servizi, adottando le misure idonee ad agevolare il compito dei volontari.
Il Presidente, qualora si verifichi l’inosservanza da parte di un volontario delle norme in vigore: ricorre al richiamo; in caso di infrazioni più gravi, prende provvedimenti per la sospensione temporanea nei confronti dei trasgressori o di coloro che, con il proprio comportamento, turbano l’armonia tra i volontari o il buon andamento dei servizi.
Tale decisione dovrà essere ratificata nella prima riunione del Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca l’Assemblea nei modi previsti dallo Statuto dell’Associazione.
Il Presidente, unitamente al Segretario, firma tutti gli atti riguardanti il corpo volontari.
Il Presidente ha l’ordinaria amministrazione dell’Associazione.
Art. 7: Compiti del Vicepresidente
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di sua assenza o di impedimento.
Art. 8: Compiti del Segretario
Il Segretario ha il compito di coadiuvare ciascun membro del Consiglio Direttivo nell’ambito delle delibere prese dal Consiglio stesso, rendendole esecutive.
Art. 9: Compiti del Tesoriere
Il Tesoriere ha il compito di redigere il Bilancio annuale, di tenere la contabilità secondo le norme fiscali vigenti.
Art. 10: Compiti del Direttore Sanitario
Il Direttore Sanitario si assume la responsabilità della Direzione Sanitaria dell’Associazione, come previsto dalle norme di legge.
Il Direttore Sanitario svolge servizio di staff del Consiglio Direttivo, può partecipare ma non votare ai Consigli Direttivi.
Compiti del Direttore Sanitario sono:
- Accertamento della idoneità psicofisica dei componenti addetti al trasporto e degli autisti con modalità e periodicità stabilita dalla normativa vigente
- Tenuta della cartella personale sanitaria di ciascun addetto
- Accertamento delle condizioni igieniche di sedi e mezzi di trasporto;
- Individuazione delle procedure di sanificazione dei mezzi e profilassi per il personale
- Accertamento del corretto smaltimento dei rifiuti sanitari
- Documentazione e tenuta dell’attività formativa successiva e integrativa a quella prevista per la certificazione effettuata dal Soggetto che svolge l’attività di trasporto sanitario e il tirocinio pratico.
Art. 11: Compiti del Collegio dei Revisori
Si rimanda alle norme di legge ed a quelle dello Statuto.
Art. 12: Compiti del Collegio dei Probiviri
Si rimanda alle norme di legge ed a quelle dello Statuto.
Art. 13: Collegio Istruttori
Compongono il Collegio degli Istruttori:
- Il Presidente,
- il Direttore Sanitario,
- i Volontari Soccorritori Effettivi (iscritti in Associazione da almeno due anni, in servizio attivo ovvero sospesi da massimo 6 mesi) in possesso delle seguenti qualifiche:
- “Istruttore d’Associazione” certificato dal Collegio degli Istruttori
dell’Associazione ;
- “Istruttore regionale A.N.P.As” certificato dal CeFRA della Sezione Regionale
A.N.P.As di appartenenza;
- “Istruttore Regione Lombardia” certificato dalla A.A.T. di appartenenza;
- “Istruttore Responsabile” (Istruttore regionale A.N.P.As + Soccorritore Istruttore Regione Lombardia + Istruttore BLSD Soccorritore/Laico).
Compiti del Collegio degli Istruttori sono:
- Organizzare corsi di formazione per la certificazione e l’inserimento di nuovi volontari;
- Organizzare corsi di aggiornamento per la certificazione o il retraining dei volontari già iscritti, nonché corsi di formazione per le qualifiche interne dei volontari soccorritori (corso per autisti, per caposquadra, per istruttori di Associazione, ecc…) garantendo il coordinamento delle attività di formazione ed aggiornamento di A.N.P.As e A.A.T.
- Organizzare corsi di formazione sanitaria ai fini della Legge 81/2008 per lavoratori;
- Organizzare corsi di educazione sanitaria per le scuole, ovvero la popolazione in generale,
e)Valutare le capacità raggiunte dai partecipanti ai corsi organizzati;
- collaborare con il Consiglio Direttivo o suo Referente circa le modalità di inserimento nei turni e nelle attività di servizio dei nuovi volontari;
- valutare le capacità minime dei volontari per poter ricoprire i ruoli operativi all’interno dei turni e delle attività di servizio;
- pianificazione e sviluppo dell’allestimento dei vani sanitari delle autoambulanze e dei mezzi dell’Associazione, compatibilmente con le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo.
- gestione dei presidi e delle apparecchiature tecniche necessarie per i corsi di formazione
La qualifica ed il ruolo di Istruttore viene congelato all’interno dell’Associazione qualora l’Istruttore si sospenda dai turni di servizio per un periodo superiore ai 6 mesi, ovvero non svolga attività formativa per un periodo superiore ai 12 mesi.
Il collegio degli Istruttori elegge biennalmente fra i propri membri con qualifica di “Istruttore responsabile” il coordinatore del Collegio degli Istruttori e comunica il nominativo al Consiglio Direttivo.
Compito del Coordinatore del Collegio degli istruttori è quello di coordinare le attività di formazione dell’Associazione, e di esserne il responsabile presso il CeFRA A.N.P.As e la A.A.T.
Il Collegio degli Istruttori si riunisce quando necessario su convocazione del Presidente, del Direttore Sanitario o del Coordinatore del Collegio.
I dipendenti dell’Associazione, iscritti ad altra associazione A.N.P.As ed in possesso delle qualifiche di Istruttore regionale A.N.P.As/Istruttore Regione Lombardia, possono prendere parte al Collegio degli Istruttori limitatamente alla discussione dei punti a,b,c,d,e (solo per i corsi che non coinvolgano volontari già iscritti in Associazione).
Gli istruttori, qualora anche consiglieri o probiviri dell’Associazione, hanno le medesime limitazioni imposte ai dipendenti nel comma precedente.
Le riunioni del Collegio degli Istruttori sono regolarmente verbalizzate ed il verbale deve essere affisso in apposita bacheca in Associazione entro 15 giorni dall’effettuazione, secretando i dati sensibili relativi ai singoli volontari.
Art. 14: Responsabilità di settore: individuazione e compiti
All’interno dell’Associazione sono previsti i seguenti Responsabili di settore:
- responsabile mezzi;
- responsabile sede;
- responsabile trasporti programmati;
- responsabile assicurazione;
- responsabile vestiario ed equipaggiamento;
- responsabile rapporti con l’ANPAS;
- responsabile protezione civile;
- responsabile gare sportive;
- responsabile dei turni di servizio;
- responsabile Servizio Civile;
- responsabili rapporto con la COPASS;
- responsabile approvvigionamenti;
- responsabile farmacia.
Tutti i Responsabili di settore devono essere membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione. Nella loro attività di gestione possono avvalersi, per la parte tecnica, della collaborazione di un Coadiutore di settore, esterno al Consiglio Direttivo (Volontari/dipendenti).
Art. 15: Volontari effettivi e Volontari effettivi soccorritori
Per essere ammessi a far parte dei “volontari effettivi e volontari effettivi soccorritori”, i richiedenti, oltre a ciò che è previsto dallo statuto, devono avere un’età maggiore di 18 anni.
Devono inoltre avere frequentato il corso teorico-pratico per soccorritori organizzato dall’Associazione, ovvero un corso per soccorritori riconosciuto sia dalla regione Lombardia sia del CeFRA A.N.P.As.
Il limite di età massimo è stabilito dalle deliberazioni in essere da parte della Regione Lombardia.
Art. 16: Accettazione della domanda di ammissione
La domanda di iscrizione (stesa su apposito modulo dell’Associazione) deve essere corredata dai documenti previsti in apposita procedura interna.
La domanda di ammissione, indirizzata al Presidente dell’Associazione, viene esaminata dal Consiglio Direttivo, e, se il richiedente è in possesso dei requisiti necessari, viene ammesso a giudizio insindacabile come Socio ordinario.
Egli acquisisce anche il diritto di appartenere al gruppo dei volontari effettivi se svolge la sua attività di “volontario aggregato” durante il periodo di svolgimento del corso di formazione fino al conseguimento della certificazione regionale.
Anche per gli aggregati è prevista la conoscenza, accettazione nonché il rispetto delle norme dello Statuto e del presente Regolamento.
Per i volontari non in possesso del diploma A.N.P.As, il Consiglio Direttivo, su indicazione del Collegio Istruttori, decide i limiti dell’impiego.
Per i “volontari effettivi soccorritori” in possesso di un diploma regionale di soccorritore o di un diploma conferente una qualifica professionale consona con le attività svolte dall’associazione, il Consiglio Direttivo su indicazione del collegio istruttori, deciderà le possibilità ed i limiti di impiego.
Art. 17: Disponibilità per i turni di servizio
I volontari effettivi e gli aggregati sono tenuti a comunicare al Responsabile dei turni:
- le loro disponibilità ad espletare i turni;
- le loro indisponibilità per determinare giornate e periodi, compresi i periodi di ferie.
Art. 18: Calendario dei turni di servizio
Il calendario dei turni di servizio viene esposto con anticipo in apposita bacheca: gli interessati sono tenuti a prenderne visione e a rispettarli.
Oltre alla data, all’ora di inizio del turno, il calendario deve specificare i ruoli di autista (aut.) , caposquadra (cap) , volontario (vol) , ed eventuale aggregato (agg).
Chi per motivi personali, di salute o di lavoro non può svolgere il servizio previsto, deve trovare un’adeguata sostituzione nel rispetto dell’incarico a lui assegnato.
Questa possibilità rientra nei casi eccezionali e non d’abitudine.
Comportamenti contrari saranno posti all’attenzione del Consiglio Direttivo.
Art. 19: Modalità di espletamento dei turni di servizio
La squadra di servizio è composta secondo quanto previsto dalla normativa vigente, di norma da autista, caposquadra, volontario ed eventuale aggregato.
I volontari devono presentarsi in sede per il turno assegnato 15 minuti prima dell’inizio dello stesso, indossando la divisa e indumenti idonei allo svolgimento del servizio. All’inizio del turno devono firmare il registro delle presenze.
L’intera squadra deve provvedere, poi, al controllo delle ambulanze e delle relative attrezzature, verificandone l’efficienza e la pulizia e compilando l’apposito foglio di consegna.
Al termine di ogni intervento: il caposquadra (o un volontario da lui delegato) è tenuto a compilare i relativi verbali di uscita in tutte le loro parti; l’autista deve compilare la documentazione relativa all’uso dell’ambulanza; tutta la squadra deve provvedere alla pulizia, all’eventuale disinfezione dell’ambulanza, delle sue attrezzature e del ripristino dei materiali sanitari o tecnici usati o deteriorati durante il servizio. L’ambulanza dovrà essere rimessa nella situazione ideale per una nuova uscita. Compilare la quietanza relativa alle somme eventualmente ricevute per il servizio effettuato, versandole nella cassa dell’Associazione. Al termine di ogni turno di servizio i volontari devono firmare l’orario di uscita sul registro delle presenze. Non devono lasciare la sede se non è giunta la squadra successiva.
Art. 20: Presenza in sede
Durante il turno di servizio nessun volontario, per motivi estranei al servizio stesso, può abbandonare la sede o il luogo dell’intervento.
Art. 21: Caposquadra
Il caposquadra è responsabile del comportamento dei volontari della squadra.Provvede ad impartire le opportune disposizioni durante l’intervento. Deve segnalare al Presidente il nominativo dei volontari che abbiano dimostrato di aver scarsa cura dell’ambulanza o delle attrezzature in dotazione ed eventuali irregolarità riscontrate personalmente, o riferite dagli altri componenti dell’equipaggio, nello svolgimento del servizio. La qualifica di caposquadra si ottiene al raggiungimento degli obiettivi minimi previsti da apposita procedura interna redatta dal Collegio Istruttori ed approvata dal Consiglio Direttivo.
Art. 22: Autista
Il conducente dell’autoambulanza è l’unico responsabile in ordine al rispetto delle regole del codice stradale. A lui compete, inoltre, la scelta dell’itinerario da percorrere. Egli risponde disciplinarmente degli errori tecnici eventualmente compiuti. Sull’autista grava la responsabilità penale per le infrazioni alle norme di circolazione, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia. La qualifica si ottiene dopo idoneo percorso formativo come disposizione CeFRA.
Art. 23: Modalità di sospensione dei volontari
I volontari iscritti in Associazione possono chiedere per motivi di salute, di lavoro o più generalmente personali, un periodo di sospensione dal servizio attivo.
La richiesta deve essere inviata per iscritto al Presidente dell’Associazione, che ne comunicherà gli effetti ai responsabili interessati.
Qualora il periodo di sospensione fosse superiore ai 6 MESI, sarà compito del Consiglio Direttivo valutare i modi ed i tempi di reintegro del volontario nei servizi attivi, in collaborazione con il Collegio Istruttori.
Art. 24: Dimissioni
Le dimissioni dei volontari devono essere presentate per iscritto al Presidente dell’Associazione, il quale provvederà ad informare il Consiglio Direttivo. Il dimissionario è inoltre obbligato a consegnare al Responsabile vestiario l’equipaggiamento in dotazione e a rifondere eventuali danni o mancanze non imputabili a cause di servizio. E’ altresì obbligato a riconsegnare le tessere di iscrizione all’Associazione e all’A.N.P.As.
Art. 25: Assenze
Qualsiasi assenza ingiustificata deve essere segnalata al Presidente per i provvedimenti di competenza. Nel caso non si effettuino turni o servizi per un periodo massimo di tre mesi senza giustificati motivi il Consiglio Direttivo procederà all’espulsione del volontario dall’Associazione.
Art. 26: Divieto di ricevere compensi
E’ severamente vietato ricevere compensi personali per i servizi prestati. Qualora un volontario sappia che altri volontari ricevono o abbiano ricevuto compensi personali per i servizi svolti, deve riferirlo al Presidente, che a sua volta, informerà il Consiglio Direttivo. Il volontario inadempiente in tal senso sarà passibile di provvedimenti disciplinari al pari del volontario colpevole di aver commesso il fatto.
Art. 27: Abbandono del servizio
L’abbandono del servizio senza grave motivazione verrà considerata assenza ingiustificata per la quale verranno presi provvedimenti immediati.
Art. 28: Atti e provvedimenti disciplinari
Qualunque volontario commetta atti indisciplinari o disturbi con il proprio
comportamento, sia in sede che all’esterno, lo svolgimento del servizio o la concordia tra i volontari stessi, è soggetto ai provvedimenti disciplinari del caso. I provvedimenti disciplinari previsti sono i seguenti:
- richiamo verbale/scritto;
- sanzione pecuniaria (da 10 a 100 euro);
- sospensione;
Prima di adottare qualsiasi provvedimento definitivo contro un volontario gli si deve offrire la possibilità di presentare le proprie difese verbalmente e per iscritto al Consiglio Direttivo. E’ compito del Presidente, qualora riceva un esposto a carico di uno o più volontari, appurare la verità dei fatti, consultando gli interessati ed eventuali testimoni. Accertata l’effettiva violazione del Regolamento o dello Statuto, il Presidente convoca il Consiglio Direttivo. In tale sede vengono invitati gli interessati che dovranno rispondere delle mancanze rilevate. Nel frattempo il Presidente può adottare la sospensione temporanea del servizio del volontario o volontari in causa.
Il Consiglio Direttivo adotta quindi i provvedimenti disciplinari definitivi del caso. Il Presidente informa verbalmente l’interessato dei provvedimenti adottati nei suoi confronti: a ciò seguirà una comunicazione scritta. I provvedimenti disciplinari approvati dal Consiglio Direttivo diventano immediatamente esecutivi. Entro dieci giorni dalla data del provvedimento definitivo, il volontario interessato può presentare ricorso al Consiglio
Direttivo.
In ultima istanza può ricorrere al Collegio dei Probiviri.
Art. 29 Votazione in assemblea
La convocazione dell’assemblea elettorale da parte del Presidente viene resa nota a tutti i soci mediante affisione in bacheca almeno 40 giorni prima della data fissata per l’Assemblea, secondo quanto previsto dallo Statuto dell’associazione. Ogni socio, se impossibilitato ad intervenire personalmente, può essere rappresentato per delega da un altro socio, il quale dovrà presentare alla commissione elettorale la dichiarazione di delega firmata dal socio delegante insieme alla copia del documento di identità del delegante. Ciascun socio può disporre non più di UNA delega.
Art. 30: Conoscenza del regolamento
Tutti i volontari sono tenuti a conoscere e rispettare e a far rispettare i contenuti del presente Regolamento.
Art. 31: Modifiche ed aggiunte
Eventuali modifiche o aggiunte del presente Regolamento, sono da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.